(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73
                        del 9 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'articolo 2-bis della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 33, come  introdotto  dall'articolo  2  della  legge  regionale  8
gennaio 1991, n. 2.
 
  1. All'articolo 2-bis vengono aggiunte le seguenti lettere:
   "d)  distributori  di carburante di gasolio ubicati all'interno di
stabilimenti per  la  lavorazione  di  oli  minerali  o  di  depositi
commerciali  di  prodotti  petroliferi  soggetti  a  concessione o ad
autorizzazione dell'Amministrazione statale purche'  siano  destinati
esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell'impresa;
   e)  contenitori-distributori  mobili  di  gasolio  ad  uso privato
installati  all'interno  di  aziende  agricole  e   cave   utilizzati
esclusivamente  per  il rifornimento delle macchine e degli automezzi
dell'impresa;
   f) distributori industriali usati esclusivamente per banchi  prova
motori o per altre attivita' dirette alla produzione.".