(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 9 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 2-bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. All'articolo 2-bis vengono aggiunte le seguenti lettere: "d) distributori di carburante di gasolio ubicati all'interno di stabilimenti per la lavorazione di oli minerali o di depositi commerciali di prodotti petroliferi soggetti a concessione o ad autorizzazione dell'Amministrazione statale purche' siano destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell'impresa; e) contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato installati all'interno di aziende agricole e cave utilizzati esclusivamente per il rifornimento delle macchine e degli automezzi dell'impresa; f) distributori industriali usati esclusivamente per banchi prova motori o per altre attivita' dirette alla produzione.".